Tutti accolti i primi ricorsi in favore di cinque azionisti della Banca Popolare di Bari dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
Un giudizio che potrebbe rappresentare un importante precedente per i tanti investitori rimasti con azioni illiquide e quotate oggi sul mercato HiMtf a un prezzo molto inferiore rispetto a quello di acquisto.
L’ACF ha accertato che nelle vicende prospettate vi erano state numerose violazioni della normativa a tutela dei risparmiatori. Soprattutto ha valutato che la mera consegna o la dichiarazione del cliente di aver preso visione dei documenti, non si traduce in via automatica nell’adempimento da parte della banca degli obblighi informativi, previsti dagli artt. 31 e 32 del Regolamento Consob 2007.
Come in altre decisioni, l’arbitro ha osservato che la mera consegna o la dichiarazione del cliente di aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi e dei Fattori di rischio, non si traduce sic et simpliciter nell’adempimento degli obblighi informativi. Infatti scrive il collegio: “ […] gli obblighi informativi degli intermediari verso i propri clienti si inseriscono in un quadro normativo la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di “servire al meglio l’interesse” del cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche del contraente (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale)”.
Precisa il collegio che sugli intermediari grava anche un generale obbligo di profilatura dei prodotti offerti, per valutare, in concreto, la loro adeguatezza rispetto al profilo di rischio del cliente.
Riguardo alle azioni delle azioni della Banca Popolare di Bari il collegio nutre forti perplessità sulla fatto che il rischio connesso alle azioni possa essere stato valutato come “medio”.
Tale valutazione non è condivisibile perché, come sottolinea l’arbitro, si tratta, comunque, di quote di capitale di rischio e, ancor più, di strumenti illiquidi che, in quanto tali, tipicamente espongono il cliente non solo al rischio di perdita dell’intero capitale investito ma anche a quello, ulteriore, di non riuscire ad operare disinvestimenti, come d’altronde effettivamente accade per tutti gli azionisti della Popolare di Bari.
Non è la prima volta che l’ACF condanna la banca pugliese a risarcire i clienti, confermando le molte criticità connesse al collocamento delle azioni della Banca Popolare di Bari, ma anche di altre banche non quotate. I profili di scorrettezze possono essere fatti valere dai clienti presso gli organi giudiziari o arbitrali per chiedere l’invalidità del contratto, e quindi la restituzione dell’investimento o il risarcimento del danno subito.
In questi casi l’ACF ha calcolato il danno nella differenza fra la somma che gli azionisti avevano pagato per comprare le azioni ed il valore presumibile di smobilizzo dell’azione sul mercato secondario Hi-MTF (euro 5,70). Il tutto oltre interessi legali.
Tuttavia il danno effettivo per il cliente può essere molto maggiore perché non si sa se sarà effettivamente possibile smobilizzare l’investimento a tale prezzo. Gli scambi sul mercato HiMtf sono infatti ben pochi per offrire sufficienti garanzie di liquidabilità.
Ricordiamo che sono circa 70mila gli azionisti di Banca Popolare di Bari rimasti incastrati in azioni acquistate quasi tutte al prezzo di 9,53 euro, e attualmente invendibili e comunque con un prezzo teorico molto inferiore.
A cura di: Studio Spinapolice & Partners