ANNO XII - &MAGAZINE - 

PMI indebitate o finanziate con capitale proprio e startup innovative.

PMI indebitate o finanziate con capitale proprio e startup innovative.

Abbiamo già avuto modo di parlare in precedenza delle quotande sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana Spa e delle agevolazioni fiscali a loro riservate.

Continuiamo il viaggio nella normativa fiscale di incentivazione del mercato citando l’Aiuto alla Crescita economica (ACE) e cosa è previsto per start-up e PMI innovative.

L’Aiuto alla Crescita economica (ACE) è nel pacchetto di norme previsto per rilanciare lo sviluppo economico e soprattutto per equilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano mediante il ricorso al debito e imprese che invece, preferiscono accedere al capitale proprio.

Il legislatore ha così introdotto il c.d. ACE.  L’Aiuto alla Crescita Economica è un “bonus” riconosciuto alle imprese che si patrimonializzano mediante il conferimento in danaro di capitale proprio o l’accantonamento di utili di esercizio.

L’art. 1 del D.L. n. 201/2011 prevede una deduzione dal reddito complessivo netto dell’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla data del 31 dicembre 2010. Tra gli elementi positivi della variazione del capitale proprio rientrano i conferimenti in denaro effettuati dai sottoscrittori a seguito dell’ aumento di capitale strumentale al processo di quotazione in Borsa.

Tra le norme fiscali di favore in grado di stimolare la crescita del mercato AIM Italia rientrano quelle relative alle Start up e PMI Innovative. L’art. 29 del D.L. 179/2012 prevede che a decorrere dal 2017 non concorre alla formazione della base imponibile dei soggetti IRES l’importo corrispondente al 30% della somma investita nel capitale sociale di una Start up o PMI Innovativa, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in Start up e PMI Innovative. Si precisa che l’applicazione dell’agevolazione (in precedenza prevista solo per le start up innovative)  alle Pmi Innovative è stata prevista dall’art. 4, comma 9 del D.L. n. 3/2015.

L’investimento massimo deducibile non può eccedere, per ciascun periodo d’imposta, l’importo pari ad euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni.  

L’incentivo fiscale rende le Start up e le PMI Innovative che intendono quotarsi  particolarmente attraenti per gli investitori durante la fase del collocamento dei titoli; gli investitori possono contare sull’abbattimento della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in  seguito alla sottoscrizione delle azioni di suddette società.

L’agevolazione spetta nella stessa misura (30%) e secondo le caratteristiche sopra descritte anche alle persone fisiche fino ad un importo massimo di investimento pari ad euro 1.000.000 per ciascun periodo di imposta.

Altro discorso va riservato ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) che possono essere definiti come dei “contenitori” gestiti da intermediari finanziari abilitati (es: Banche) o imprese di assicurazione al cui interno possono essere presenti tutti gli strumenti finanziari del mercato retail.

Le principali caratteristiche del PIR prevedono che l’investitore sia una persona fisica residente in Italia che non consegua redditi nell’esercizio di impresa commerciale; che l’investimento non deve eccedere i 30 mila euro per ciascun anno solare e complessivamente i 150 mila euro e deve essere detenuto per almeno 5 anni; che, almeno il 70% del valore degli strumenti finanziari detenuti del PIR  deve essere investito in strumenti finanziari (obbligazioni o azioni, quotate o non quotate) emessi da imprese residenti in Italia o in Stati membri dell’UE con stabile organizzazione in Italia; di questo 70% almeno il 30% deve essere investito in strumenti finanziari (azioni o obbligazioni) emessi da società non  quotate in mercati regolamentati. 

L’obiettivo del PIR è quello di canalizzare il risparmio delle famiglie verso strumenti finanziari (quote, azioni, obbligazioni) di imprese industriali e commerciali italiane o europee con stabile organizzazione in Italia per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale bancario”.

La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2018 nel disciplinare le modalità applicative delle disposizioni concernenti i PIR ha chiarito che l’agevolazione in questione è compatibile e cumulabile con l’agevolazione prevista per gli investimenti nel capitale delle Start up e Pmi Innovative, con la conseguenza che gli investitori  persone fisiche possono beneficiare di entrambe le norme agevolative.

È di tutta evidenza come il nuovo strumento, alla luce degli incentivi derivanti dalle agevolazioni di natura fiscale, possa diventare uno mezzo importante per veicolare il risparmio delle famiglie verso  investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI) italiane, contribuendo a stimolare la crescita di canali alternativi di finanziamento – tra i quali la quotazione sull’Aim Italia di Borsa Italiana - e a diminuire l’eccessiva dipendenza dal credito bancario.

 


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