ANNO XII - &MAGAZINE - 

Il licenziamento leggittimo.

Il licenziamento leggittimo.

L’abuso dei diritti da parte di taluni lavoratori è un problema serio sia dal punto di vista etico/sociale sia da quello aziendale.

Per abuso della Legge n. 104/1992 s’intende, ad esempio, aver fruito di permessi in forza della legge medesima, non per assistere il familiare disabile, ma per fini personali, viaggi di piacere, ristoro, shopping o anche semplicemente ozio.

Nel corso del 2018 la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte in materia, chiarendo, senza ombra di dubbio, che i furbetti possono incorrere nel licenziamento.

La recente ordinanza n. 4670/2019 ha confermato questa tendenza.  Non solo ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente che aveva usato impropriamente permessi di cui alla Legge n. 104/1992, ma ha ritenuto egittimo anche il ricorso ad agenzie investigative per consentire al datore di lavoro di  venire a conoscenza di comportamenti impropri del lavoratore.

Lo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), ex artt. 2 e 3, preclude al datore di lavoro di demandare controlli sull’attività lavorativa  a soggetti esterni, diversi dal personale interno addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa, i cui nominativi e mansioni devono essere comunicati  ai lavoratori interessati.

La Suprema Corte, con l’ordinanza suddetta, ha precisato che non sono, invece, preclusi i controlli demandati dal datore di lavoro ad agenzie investigative, laddove non riguardino l’adempimento della prestazione lavorativa, ma siano finalizzati a verificare                                                                                                comportamenti illeciti, fraudolenti, penalmente rilevanti, fonti di danno per il datore di lavoro stesso.

Non occorre, inoltre, la reiterazione di un comportamento  illecito, ma è sufficiente un solo sospetto o una mera ipotesi.

In particolare, con riferimento alla fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992, la giurisprudenza ha evidenziato più volte che se il lavoratore subordinato si avvale di un permesso non per assistere un familiare ma per altri scopi personali, integra l’ipotesi dell’abuso di diritto. Il divieto di diverso utilizzo, peraltro, non si limita al monte ore lavorativo, ma si estende all’intera giornata, ore notturne incluse.

Peraltro, è di tutta evidenza come nell’abuso dei permessi 104 sia ravvisabile il reato di truffa. Tale abuso, del resto, non solo costituisce comportamento grave, lesivo del rapporto fiduciario, in danno del datore di lavoro, ma anche del sistema previdenziale pubblico. L’indennità  spettante, infatti, sebbene anticipata dal datore di lavoro, è erogata dall’Ente Previdenziale.

Il dipendente infedele, che abusi della Legge 104, rischia quindi il licenziamento per giusta causa e una denuncia per truffa ai danni dello Stato (Ente Previdenziale e Sistema Sanitario Nazionale) nonché la decadenza di tutti i benefici concessigli in virtù di tale legge, con conseguente restituzione di tutte le somme indebitamente percepite sino allora.

 


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