Nella sentenza n. 44378 del 22 novembre 2022, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito un principio già espresso precedentemente nel 2020 (si veda la sentenza Cassazione n° 26807/2020): la vendita di criptovalute in Italia, presentata come un'opportunità di investimento, costituisce un'attività di offerta al pubblico, soggetta al controllo della Consob per la tutela degli investitori e alle relative norme del Testo Unico della Finanza (TUF).
La sentenza della Cassazione sottolinea come ove la vendita di criptovalute viene promossa come un'effettiva proposta di investimento, debba essere soggetta agli obblighi previsti dagli articoli 91 e successivi del TUF.
Di conseguenza, l'esercizio di tale attività senza le dovute autorizzazioni e requisiti legali costituisce un illecito, e coloro che promuovono o vendono criptovalute, anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, sono soggetti al reato di esercizio abusivo di attività finanziaria.
Questo reato è punibile con una pena detentiva che va da uno a otto anni e una multa che varia tra quattromila e diecimila euro (articolo 166, comma 1, lett. c del D.Lgs. 58/1998).
Le caratteristiche delle criptovalute come forma di investimento finanziario sono richiamate dai giudici di legittimità, che fanno riferimento alla sentenza del Tribunale di Verona del 24 gennaio 2017. Secondo tale sentenza, l'acquisto di criptovalute su una piattaforma di scambio (exchange) presenta i tratti distintivi di un investimento finanziario, i quali includono:
- L'impiego di capitali.
- Un'aspettativa di rendimento.
- Un rischio correlato all'attività di investimento, legato al capitale impiegato.
Con la presenza di questi tre elementi: “la valuta virtuale deve essere considerata strumento di investimento perché consiste in un prodotto finanziario, per cui deve essere disciplinata con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 e se. TUF)"
La Suprema Corte sottolinea l'importanza della tutela speciale per gli investimenti in criptovalute. Quando le criptovalute non vengono utilizzate per transazioni di beni o servizi, ma vengono acquistate con lo scopo di investimento, devono essere considerate a tutti gli effetti prodotti finanziari soggetti alla normativa di protezione degli investitori e dei mercati.
Questa normativa include gli obblighi relativi all'intermediazione finanziaria, in particolare per quanto riguarda il regime di offerta al pubblico disciplinato dal Testo Unico della Finanza (TUF), negli articoli 94 e seguenti.
Al di là dei dettagli tecnici, giuridici e della già dichiarata equiparazione delle criptovalute ai prodotti finanziari, dalla lettura dell’ordinanza in commento sembra emergere un chiaro orientamento dalla Corte.
Tale orientamento mira a far valutare ai giudici penali di merito l'offerta e la promozione delle criptovalute in Italia secondo le normative contro l'abusivismo finanziario.
In base a questa direzione giuridica, tutti i soggetti anche persone fisiche, sia italiani che stranieri, possono essere perseguibili penalmente se promuovono come investimento le criptovalute in Italia, senza rispettare la normativa a tutela degli investitori e del mercato finanziario italiano, oltre alle leggi contro il riciclaggio di denaro.