A cura di: Studio Spinapolice & Partners
Il caso BHW in Italia ha inizio nei primi anni del 2000.
Contratti di mutuo ipotecario collocati non da mediatori creditizi, ma da una rete di semplici ed occasionali venditori, quindi non da filiali bancarie sotto il controllo di Organi di Vigilanza e autorizzate a tale attività di promozione e collocamento. Si chiama mutuo , ma in realtà si tratta di un normale prestito garantito da ipoteca volontaria con un preammortamento che può durare anche fino a 15 anni.
A cura di: Studio Spinapolice & Partners
Il caso BHW in Italia ha inizio nei primi anni del 2000.
Contratti di mutuo ipotecario collocati non da mediatori creditizi, ma da una rete di semplici ed occasionali venditori, quindi non da filiali bancarie sotto il controllo di Organi di Vigilanza e autorizzate a tale attività di promozione e collocamento. Si chiama mutuo , ma in realtà si tratta di un normale prestito garantito da ipoteca volontaria con un preammortamento che può durare anche fino a 15 anni.
A cura di: Studio Spinapolice & Partners
Tribunale di Firenze ha condannato Invest Banca SpA a restituire a c.a 45 investitori retails, tutti patrocinati dallo Studio Legale Spinapolice & Partners di Roma, i loro risparmi, investiti nei mercati valutari tramite la finanziaria IBS Forex SpA, società che trattava la compravendita di moneta nel mercato internazionale delle valute, poi fallita con un crac da 60 mln di euro.
La condanna dell’Istituto di Credito, banca d’appoggio della finanziaria, si è estesa anche al riconoscimento dei danni morali, interessi e rivalutazione, somme che dovranno essere pure riconosciute agli attori.
Crac IBS Forex
La vicenda La IBS Forex di Como, mediante una capillare rete di procacciatori d’affari acquisiva in tutta Italia numerosi clienti tra cui alcuni Enti Pubblici, quali la Provincia Regionale di Palermo (che investiva perdendoli oltre 30.000.000 di euro), la Regione Puglia, la Provincia di Milano, la Provincia di Monza, rappresentando ai possibili investitori le grandi potenzialità dell’investimento in valute. Fatto sta che tutto si è tradotto in “Un buco da 60 milioni di euro. +
Una truffa ai danni di 1.385 investitori privati e di migliaia di cittadini che ignoravano quanto le amministrazioni pubbliche stessero facendo con le proprie tasse” [tratto da Il Fatto Quotidiano | 11 novembre 2010], i primi ignari anche del meccanismo fraudolento utilizzato dalla Finanziaria per dissipare i loro risparmi, modus operandi scoperto dalla Guardia di Finanza nell’indagine condotta col Sostituto Procuratore dr. Massimo Astori del Tribunale di Como.
Procedimento che ha portato all’arresto di sette persone, con la condanna, tra gli altri, dell’amministratore della Finanziaria, Graziano Campagna, a 8 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. “I risparmiatori e le Istituzioni versavano quasi tutti i soldi sui conti della Invest Banca (tra i cui soci ci sono vari istituti di credito locali), banca d’appoggio di IBS. Da qui IBS li prelevava per investirli in valute, appoggiandosi soprattutto sulla danese Saxo Bank.
L’iniziale successo del sistema era garantito da due caratteristiche: i lauti rendimenti promessi agli investitori, e i falsi report che mostravano il successo delle strategie attuate da Ibs. Fattori che per un certo periodo di tempo hanno portato i clienti a non ritirare l’investimento. Anzi: ad aumentare il capitale. Tutto questo fino all’agosto del 2009.
A quel punto la piramide si sgretolava pezzo per pezzo: i risparmiatori iniziano a chiedere di smobilizzare i soldi ma questi non c’erano più. Spariti, così come Campagna e soci.” [tratto da Il Fatto Quotidiano: di Stefano Vergine].
Tribunale di Firenze La sentenza La recente sentenza del Tribunale Civile di Firenze del 29/1/16, Giudice dr. Alessandro Ghelardini, ha dato ragione agli investitori nei confronti di Invest Banca. Dice il Tribunale, premessa l’attività non autorizzata e quindi “abusiva” della IBS Forex (che svolgeva operazioni di gestione di patrimoni per cui non era abilitata ai sensi dell’art. 106 TUB) e visto il regime, acclarato dal Tribunale, di collaborazione tra IBS e INVEST BANCA (le società operavano addirittura in co-branding), quest’ultima, precisa la sentenza, “è solidalmente responsabile dei danni arrecati agli investitori in conseguenza della definitiva “volatilizzazione” delle somme veicolate su tali conti a seguito della mala gestio degli amministratori della IBS e del sopravvenuto fallimento di questa.
D’altra parte non può dubitarsi della sussistenza in concreto di nesso causale tra la condotta della Banca ed il danno arrecato agli attori. In difetto della collaborazione commerciale della Banca, IBS non avrebbe quindi potuto operare”.Avv. Giovanni Spinapolice - Managing Partner (www.studiospinapolice.it
L'intervista
Intervistato l’Avv. Giovanni Spinapolice, difensore degli investitori vittoriosi, ha dichiarato: “Sono ovviamente soddisfatto del risultato, il nostro lavoro è stato premiato, abbiamo ottenuto giustizia. Ho vissuto questo incarico come una missione, per quella signora anziana che, dopo un convegno sul tema, venne sul palco, mi prese le mani tremante e con gli occhi lucidi mi disse, - avvocato ci aiuti, erano i risparmi di tutta una vita -; per il padre che abbassando lo sguardo, come se si vergognasse perché a torto si sentiva colpito nella sua dignità, mi disse, - e ora come mando mio figlio all’università? -; per tutti coloro che subiscono una truffa e prima di tutto incolpano se stessi”.
Alla domanda, come mai è stato l’unico difensore a scegliere la strada di agire contro la Banca invece di costituirsi parte civile nel processo penale contro amministratore e soci di IBS, ovvero di insinuarsi al passivo del fallimento della finanziaria, come tanti suoi colleghi hanno preferito fare, il Legale ha risposto:
“Ho pensato prima di tutto all’obiettivo, il mio obiettivo era recuperare i soldi dei miei clienti e per far questo costituirsi parte civile, benché sembrasse la strada più agevole per una vittoria, mi avrebbe portato, come dico spesso ai miei clienti - ad appendere la sentenza con un quadretto al muro -, sicuramente sarebbe stato impossibile recuperare il maltolto dall’amministratore o dai soci di IBS, certamente insolventi e in questo caso il risultato lo avrei ottenuto solo io come avvocato; insinuarsi al passivo del fallimento, come comunque ho fatto per scrupolo difensivo, mi avrebbe portato nello stesso vicolo cieco; e allora ho avuto l’intuizione, grazie al valido contributo del mio staff, che ringrazio, di mettere sotto la lente d’ingrandimento i rapporti intercorsi tra IBS e Invest Banca e l’intuizione, dopo un’approfondita indagine dei nostri periti, mi ha portato a proporre ai miei assistiti e di conseguenza al Tribunale, un’azione nei confronti dell’unico soggetto che avrebbe potuto essere solvibile, l’Istituto.”
E i fatti gli stanno dando ragione, aggiungiamo noi, visto che la stessa associazione dei consumatori ADUSBEF Lombardia, in seguito al crac di IBS Forex, pubblicava sul proprio sito internet la notizia tratta da Il Giorno di Como: “IBS FOREX: scarse le speranze di recuperare i soldi truffati” e ancora “Impossibile recuperare i soldi «bruciati» dalla finanziaria Ibs-Forex - Truffa, investitori senza speranza”.
Per fortuna così non è stato, almeno per gli oltre 40 risparmiatori che si sono rivolti al Tribunale di Firenze.
A cura di: Studio Spinapolice & Partners
Il terzo capitolo della nostra inchiesta sullo strano caso dei mutui BHW, tratta delle esecuzioni immobiliari tentate dalla Banca BHW in forza delle ipoteche richieste a garanzia. Negli ultimi anni diversi Tribunali italiani hanno rilevato irregolarità sui mutui sottoscritti con la Banca BHW, al punto di sospendere le ordinanze di esecuzione forzata.
Analizziamo, ad esempio, la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 11/10/2016 – Dott.ssa Gabriella Zanon –in sede di reclamo proposto per ottenere la sospensione dell’esecuzione immobiliare, azionata da BHW in forza del consenso a iscrizione di ipoteca di garanzia del mutuo.
Dopo aver approfondito la struttura del prodotto cosiddetto di risparmio edilizio, il Tribunale veneziano esprime chiaramente forti perplessità sulla meritevolezza di tutela di un rapporto contrattuale così strutturato. Infatti, indifformità rispetto alle previsioni pattuitecon il contratto di mutuo inizialmente sottoscritte, l’atto notarile di consenso all’iscrizione di ipoteca a garanzia prevedeva la restituzione, sin dalla prima fase, oltre che di interessi anche di capitale.
Osserva, infatti, il Tribunale che “la circostanza che vi siano rilevantidiscordanze su alcuni, fondamentali, punti tra contratto di mutuo ed atto notarile, che, dal punto di vista negoziale, dovrebbe assolvere ad una mera funzione ricognitiva, rendono inidoneodetto atto a costituire valido titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata”.
Pertanto, è stata ritenuta priva di causa l’operazione che, grazie all’alterazione della struttura originaria del modello contrattuale, determina nei fatti la “corresponsione di un interesse corrispettivo non su di un capitale a scalare, ma su di un capitale che, pur venendo meno per obbligo contrattuale (sulla base del Contratto di Risparmio Edilizio di diritto tedesco in base alo quale il cliente è obbligato ad accantonare una somma capitale) produce per intero interessi”.
Altrettanto interessante la sentenza emessa il 17/11/2016 dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Vallo della Lucania.
Anche in questo caso, analizzata la complessa struttura del mutuo BHW di risparmio edilizio, si osserva che “il negozio così come strutturato non contiene l’indicazione degli elementi strutturali essenziali dell’obbligazione, non consentendo di quantificare con esattezza la prestazione pecuniaria generata dal negozio sottostante, né tale prestazione è ricavabile mediante un’operazione aritmetica, alla luce degli elementi che risultano dallo stesso titolo”.
In questo caso, quindi, il Giudice ritiene manchi “il requisito essenziale” del titolo esecutivo cioè la certezza del diritto risultante dal titolo stesso.
“In conclusione, ed in termini meno tecnici, appare sempre più evidente che BHW, prima di chiudere i suoi sportelli in Italia, ha operato in modo non solo inconsueto, ma spesso oltre i limiti di quanto previsto dalla nostra normativa vigente”, è quanto afferma Salvatore Inicorbaf, Responsabile della Divisione “Banche e Finanza” della Società di Consulenza &Consulting che, grazie ai suoi periti e legali ha approfondito ogni aspetto sul caso Mutui BHW e sulla possibilità di impugnare ed ottenere la restituzione di buona parte delle somme versate dai mutuatari.
A cura di: Studio Spinapolice & Partners
Proseguiamo la nostra inchiesta sui mutui di risparmio edilizio stipulati con BHW Bausparkasse tra il 1997 e il 2012, prima che la banca di diritto tedesco decidesse di abbandonare il mercato italiano.
Prima ancora della richiesta di mutuo vero e proprio, BHW faceva corrispondere ai clienti un cosiddetto diritto di stipula.
Questo “diritto”, nella percentuale dell’1% del futuro mutuo , veniva infatti richiesto e corrisposto alla sottoscrizione del contratto di risparmio edilizio, non al mutuo di assegnazione. Qualcosa di assimilabile, quindi, ai diritti di istruttoria richiesti dagli Istituti di Credito italiani.
Il problema è sorto quando alcuni clienti, rinunciando a proseguire i versamenti nel conto di risparmio, al momento della restituzione del capitale versato, non si sono visti accreditare l’importo anticipato a titolo di diritto di stipula. Non solo, in alcuni casi, al termine del periodo previsto di risparmio, neppure i clienti ai quali non veniva concesso il mutuo vero e proprio, per assenza di sufficienti garanzie reddituali ad esempio, hanno ricevuto il rimborso di questo “diritto di stipula” versato anticipatamente.
In effetti, il contratto di risparmio prevedeva la non restituzione del diritto di stipula sia in caso di rinuncia del cliente e sia in caso di mancata assegnazione del mutuo.
La & Consulting s.c.r.l. ci dice, però, che l’interpretazione dell’ABF (Arbitro Bancario e Finanziario) è stata completamente diversa: il diritto di stipula non rimborsato appare sostanzialmente una penale di estinzione, ormai non più prevista dalla legge.
Stante la diffusione capillare di BHW e il successivo ritiro dal mercato italiano, siamo certi che le somme indebitamente trattenute dalla banca, in caso di recesso contrattuale, siano ingenti.
Il consiglio, come sempre, è quello di rivolgersi ad esperti del settore per ottenere il rimborso e, in generale, la tutela dei propri diritti.
Web Policy
- Legal Policy and Copyright
- Privacy Policy GDPR EU
- Informazioni Cookie
Info & Servizi
- Archivio B&F
- La nostra Newsletter
- Contattaci